20 ott 2010

Comunicazione delle operazioni commerciali con Imprese in Paesi “black list”

Il 2 novembre scade il termine del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni commerciali con imprese residenti in paesi “black list”.

L’art. 1 del D.M. 30 marzo 2010 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che nel periodo di riferimento abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


Cosa fare: invio comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


Black list: un lungo elenco di paesi esotici, che comprendono anche San Marino, la Svizzera, Taiwan, il Principato di Monaco, l’Uruguay, Hong Kong ed altri Paesi con i quali non sono infrequenti i rapporti commerciali, anche per le piccole imprese.


Scadenza: 2 novembre 2010.
 
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