19 ott 2009

Scudo fiscale e dichiarazione riservata delle attività emerse

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/e del 10 ottobre 2009 ha dettato le istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione di attività detenute all'estero.

Requisito soggettivo

Le disposizioni sullo “scudo fiscale” si rivolgono alle persone persone fisiche, enti non commerciali, societa' semplici e associazioni equiparate fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all’estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Requisito oggettivo

La regolarizzazione è consentita esclusivamente nel caso in cui:

    1. le attività siano detenute in Paesi dell’Unione Europea,

    2. nonché in Paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa.

Scadenza

Il modello va presentato in banca o ad un intermediario entro il 15 dicembre 2009.

Le nuove presunzioni

l'adesione allo scudo, consente di evitare, in caso di successivo accertamento la presunzione introdotta dall'articolo 12 del decreto legge n. 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attivita' finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a imposizione in Italia, salvo la prova contraria.


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