23 feb 2009

Comunicazione dati Iva

Entro lunedì 2 marzo, i titolari di “partita” sono tenuti a effettuare l’adempimento utilizzando esclusivamente il canale telematico, mediante il modello a disposizione sul sito dell’agenzia delle Entrate.

Non tutti i titolari di partita Iva sono però obbligati all’invio. La norma infatti prevede specifiche ipotesi di esonero dall’adempimento. Le eccezioni riguardano:

  • i soggetti che, nell’anno d’imposta 2008, hanno effettuato soltanto operazioni esenti, anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti a presentare la dichiarazione Iva per eventuali rettifiche della detrazione. Stop all’esonero invece se i medesimi contribuenti, nello stesso periodo, hanno registrato operazioni intracomunitarie (ad esempio, acquisto di oro, argento puro, rottami, eccetera). Operazioni per le quali diventano soggetti passivi d’imposta in base al meccanismo dell’inversione contabile
  • coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) e hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti
  • i produttori agricoli che nel 2008 hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7mila euro (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972)
  • chi esercita attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività riportate nella tabella allegata al Dpr 640/1972 e applica il regime Iva disciplinato dall’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e nel 2008 non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell’Iva
  • le associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco (legge 398/1991) esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
  • i soggetti passivi Iva residenti in altri Stati Ue che, nel 2008, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti
  • i contribuenti che si sono avvalsi del regime contabile dei “minimi” introdotto, a partire dall’anno d’imposta 2008, dalla legge 244/2007.
  • Niente comunicazione anche per gli organi e le amministrazioni dello Stato, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali e le persone fisiche che, sempre nel 2008, hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 25.822,84 euro.

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