30 gen 2009

IRAP PROFESSIONISTI

Con la sent. n. 26681 dell’8 novembre 2008, la Corte diCassazione ha esaminato nuovamente la questione dell’assoggettamento o menoall’imposta regionale sulle attività produttive nei confronti di un professionista (nel caso di specie avvocato) e dei relativi presupposti. Inparticolare, dopo aver ribadito i principi già espressamente contenuti nellasent. della Corte Cost. n. 156/2001, è stato precisato che l’imposizionedell’Irap è legittima solo ove sussista una struttura organizzativa esterna,costituita da un insieme di elementi dei quali il professionista si avvale eche risulta essere prevalente rispetto all’attività personale caratterizzatadall’impiego del proprio ingegno. Di conseguenza, secondo la Cassazione, ilreddito elevato del professionista non può costituire, da solo, ilpresupposto per l’imposizione dell’imposta, in quanto non può ritenersisintomatico dell’esistenza di un’organizzazione sottostante.

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