A fronte della detraibilità IVA sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, è stata introdotta una limitazione alla deducibilità di dette spese ai fini delle imposte dirette.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori (previste dall'art. 95, c. 3 Tuir), sono deducibili nella misura del 75%. .
Per i lavoratori autonomi la misura ridotta di deducibilità al 75% deve rispettare il limite massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Le disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta 2009.
ATTENZIONE: nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta bisognerà tenere conto delle nuove disposizioni.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori (previste dall'art. 95, c. 3 Tuir), sono deducibili nella misura del 75%. .
Per i lavoratori autonomi la misura ridotta di deducibilità al 75% deve rispettare il limite massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Le disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta 2009.
ATTENZIONE: nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta bisognerà tenere conto delle nuove disposizioni.
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