13 lug 2008

Manovra Tremonti: ESENZIONE DA CAPITAL GAIN DELLE PLUSVALENZE REINVESTITE

NOVITA': le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, e sono pertanto da considerarsi esenti, a condizione che, entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività.

L’esenzione si applica per un importo pari alla plusvalenza reinvestita, e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero di spese di ricerca e sviluppo.

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