La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ha confermato che
Il contributo integrativo nella misura del 4% (minimo e/o eccedenze) è dovuto anche da parte di coloro che usufruiscono del “regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi” previsto dall’art. 1, commi 96-117 della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/07).
Le parcelle emesse dai commercialisti e dagli esperti contabili soggetti al regime dei minimi dovranno quindi esporre il contributo integrativo del 4 per cento.
La regola è valida anche per tutte le altre Cassa professionali con le rispettive aliquote.
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
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