I conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento - a causa della corrispondente perdita - ecceda l'importo dell'originario capitale sociale) non sono soggetti ad imposta di registro, quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 12/11/2007, n. 23454)
Link: Consulenza riduzione capitale per perdite
Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento