Ricordiamo che il numero di partita Iva deve essere indicato nella pagina del sito web aziendale, anche qualora attraverso di esso non venga esercitata attività di commercio elettronico e, dunque, anche se il sito venga utilizzato per finalità meramente pubblicitarie o propagandistiche.
L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006, ha infatti chiarito l'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972 in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva, disposizione integralmente modificata dall'articolo 2, comma 1, Dpr 5 ottobre 2001, n. 404, in vigore dal 1° dicembre 2001
Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
30 gen 2007
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