L’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n. 99/e del 3 ottobre 2011 ha fornito chiarimenti sul regime della trasparenza e sulla non utilizzabilità del credito, da parte delle società, corrispondente alle ritenute subite per compensare i propri oneri tributari e contributivi.
Il regime giuridico della tassazione per trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, prevede che il reddito prodotto dalla società partecipata, determinato con le modalità ordinarie, non sia tassato direttamente in capo alla stessa, ma sia attribuito, in percentuale, a ciascun partecipante e in capo allo stesso assoggettato a tassazione, a prescindere dall’effettiva percezione.
In ogni caso, sia per quanto concerne le società partecipate da altre società di capitali (articolo 115 del Tuir), sia per quanto concerne il caso di specie, cioè le s.r.l. partecipate da persone fisiche (articolo 116 del Tuir), il regime di trasparenza costituisce un regime opzionale, esercitabile con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 23 aprile 2004.
L’opzione è subordinata a una serie di adempimenti formali che devono essere effettuati sia dai soci che dalla società partecipata.
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
12 ott 2011
Nautica IVA: Noleggio e locazione di unità da diporto
L’Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 43/e del 29 settembre 2011 ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’Iva alle attività
di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto, con riferimento alla non
imponibilità e alla territorialità delle prestazioni dei servizi.
La circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcune questioni di carattere interpretativo poste dall’Associazione di categoria del settore della nautica da diporto in materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le attività di noleggio e di locazione di unità da diporto.
In particolare, i quesiti posti riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito d.P.R. n. 633) e il regime di non imponibilità delle operazioni (art. 8-bis del d.P.R. n. 633).
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La circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcune questioni di carattere interpretativo poste dall’Associazione di categoria del settore della nautica da diporto in materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le attività di noleggio e di locazione di unità da diporto.
In particolare, i quesiti posti riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito d.P.R. n. 633) e il regime di non imponibilità delle operazioni (art. 8-bis del d.P.R. n. 633).
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Rimborso o compensazione credito trimestrale IVA 21%
La risoluzione n. 96/e del 28 settembre 2011 chiarisce che Il contribuente che
intende chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito Iva
maturato nel trimestre può utilizzare il modello IVA TR già in uso anche per
indicare le operazioni che scontano l’aliquota Iva del 21 per cento. La nuova
aliquota riguarda infatti solo una parte delle operazioni del trimestre, ovvero
quelle effettuate nel periodo che va dal 17 (giorno di entrata in vigore del Dl
138/2011) al 30 settembre.
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In sede di compilazione
del modello l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al ventuno
per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del
venti per cento e la relativa differenza d’imposta, pari all’un per cento, deve
essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli
arrotondamenti d’imposta. Pertanto, le operazioni attive devono essere comprese
nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore
un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le
operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato
alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve
essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.
La nuova versione del
Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre
2012.
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Ricorso: Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario
Sono disponibili i modelli ( modello c. t. provinciale - modello c. t. regionale ) relativi alla nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario - uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali - che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011
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10 ott 2011
Accertamento esecutivo: pignoramenti non prima di 9 mesi
In questi giorni si registrano allarmismi ingiustificati nei confronti dell’ accertamento esecutivo entrato in vigore lo scorso primo ottobre. Non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61° giorno dalla notifica dell’accertamento da parte dell’Agenzia dell’entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento per 180 giorni è sospesa ogni azione esecutiva. A conti fatti, quindi, passano 270 giorni (60+30+180).
Accertamento esecutivo e cartella di pagamento
Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare, la tipologia del tributo, chi è l'ente creditore; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle.
È molto importante leggere attentamente la cartella perché, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare.
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010 è in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2010 e frutto anche del confronto avvenuto tra Equitalia e associazioni dei consumatori. Per saperne di più clicca qui.
Le ultime disposizioni legislative (dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) hanno introdotto nuovi atti che man mano sostituiscono la cartella di pagamento: l’avviso di addebito dell’Inps, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l’accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, che dal 1° ottobre 2011 prenderà il posto della cartella per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap.
L'accertamento esecutivo contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Per saperne di più rimandiamo direttamente al sito di EquitaliaLe ultime disposizioni legislative (dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) hanno introdotto nuovi atti che man mano sostituiscono la cartella di pagamento: l’avviso di addebito dell’Inps, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l’accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, che dal 1° ottobre 2011 prenderà il posto della cartella per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap.
L'accertamento esecutivo contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
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Eolico e fotovoltaico alla prova dell'ICI
L’incentivazione al
ricorso e alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei
temi centrali della politica internazionale e comunitaria in materia di
protezione dell’ambiente.
Gli ultimi due
lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella
sezione «Studi e Materiali»
e riguardano i profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti
fotovoltaici.
1. Alcune questioni civilistiche connesse alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note - Studio n. 221-2011/C.
Sulla base dei criteri ermeneuti emersi in
ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni
mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli
impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW)
nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento
materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al
profilo funzionale.
La messa in opera di un impianto di
apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e
il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti,
presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato
funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto.
Alla luce di tali considerazioni non
residuano, pertanto, dubbi circa la configurabilità della costituzione del
diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. quale strumento contrattuale “privilegiato”
ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro
costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità per di servirsi di
strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre
fattispecie obbligatorie anche atipiche), i quali in prima analisi appaio,
tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione
della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al
godimento statico di impianti già esistenti.
Ciò premesso, dunque, quella di stabilire se un determinato atto abbia
ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o
altro atto a contenuto meramente obbligatorio) rappresenta una questione
interpretativa, la cui soluzione richiede una
valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni
contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli
artt. 1362 e ss. c.c.
2. Profili fiscali degli atti relativi agli impianti
foto-voltaici - Studio n. 35-2011/T
Il Notariato esamina i vari
profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed
affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando
rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti
autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing.
Riguardo ai terreni, la disamina
valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle
concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il
trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le
disposizioni tributarie che qualificano la natura "edificabile" del suolo.
Riguardo ai fabbricati, sceglie di
attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell'edificio cui appartengano,
respingendo la tesi dell'assimilabilità alle "aree urbane".
In materia di
plusvalenze tassabili, equipara la negoziazione di diritti di superficie alla
cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene
possibile assimilarla all'assunzione di obbligazioni di permettere (così
avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del TUIR proprie di queste
due fattispecie particolari).
Quanto all'imposta
ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse
pubblico, per i quali vale l'esenzione da detta imposta.
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6 ott 2011
Steve Jobs: niente di eccezionale, solo tre storie
La vita è un percorso strano, molto spesso passioni ed
esperienze si fondono e ti aiutano a crescere. Scopri che tutto quel tempo
perso a seguire i tuoi interessi seguendo altre strade improvvisamente torna
utile e quel percorso si ricongiunge alla tua carriera, alla tua formazione
tradizionale.
Arriva un punto in cui ti rendi conto che imprenditore, professionista o operaio conta soprattutto la persona e ciò che questa persona sa apprendere e ridare trasformandolo in amore per le persone che ci circondano, per quello che siamo per ciò che facciamo. Il fondatore di Apple è stato una persona generosa.
Arriva un punto in cui ti rendi conto che imprenditore, professionista o operaio conta soprattutto la persona e ciò che questa persona sa apprendere e ridare trasformandolo in amore per le persone che ci circondano, per quello che siamo per ciò che facciamo. Il fondatore di Apple è stato una persona generosa.
Il discorso di Steve Jobs a Stanford
Sono onorato di essere qui con
voi oggi alle vostre lauree in una delle migliori università del mondo. Io non
mi sono mai laureato. Anzi, per dire la verità, questa è la cosa più vicina a
una laurea che mi sia mai capitata. Oggi voglio raccontarvi tre storie della
mia vita. Tutto qui, niente di eccezionale: solo tre storie.
La prima storia è sull’ unire i puntini.
Ho lasciato il Reed College dopo il primo semestre, ma poi ho continuato a frequentare in maniera ufficiosa per altri 18 mesi circa prima di lasciare veramente. Allora, perché ho mollato?
Ho lasciato il Reed College dopo il primo semestre, ma poi ho continuato a frequentare in maniera ufficiosa per altri 18 mesi circa prima di lasciare veramente. Allora, perché ho mollato?
E’ cominciato
tutto prima che nascessi. Mia madre biologica era una giovane studentessa di
college non sposata, e decise di lasciarmi in adozione. Riteneva con
determinazione che avrei dovuto essere adottato da laureati, e fece in modo che
tutto fosse organizzato per farmi adottare fin dalla nascita da un avvocato e
sua moglie. Però quando arrivai io loro decisero all’ultimo minuto che
avrebbero voluto adottare una bambina. Così quelli che poi sono diventati i
miei genitori adottivi e che erano in lista d’attesa, ricevettero una chiamata
nel bel mezzo della notte che gli diceva: “C’è un bambino, un maschietto, non
previsto. Lo volete voi?” Loro risposero: “Certamente”. Più tardi mia madre
biologica scoprì che mia madre non si era mai laureata al college e che mio
padre non aveva neanche finito il liceo. Rifiutò di firmare le ultime carte per
l’adozione. Poi accetto di farlo, mesi dopo, solo quando i miei genitori
adottivi promisero formalmente che un giorno io sarei andato al college.
Diciassette anni dopo andai al
college. Ma ingenuamente ne scelsi uno altrettanto costoso di Stanford, e tutti
i risparmi dei miei genitori finirono per pagarmi l’ammissione e i corsi. Dopo
sei mesi, non riuscivo a vederci nessuna vera opportunità. Non avevo idea di
quello che avrei voluto fare della mia vita e non vedevo come il college potesse
aiutarmi a capirlo. Eppure ero là, che spendevo tutti quei soldi che i miei
genitori avevano messo da parte lavorando per tutta la loro vita. Così decisi
di mollare e avere fiducia che tutto sarebbe andato bene lo stesso. Era molto
difficile all’epoca, ma guardandomi indietro ritengo che sia stata una delle
migliori decisioni che abbia mai preso. Nell’attimo che mollai il college,
potei anche smettere di seguire i corsi che non mi interessavano e cominciai
invece a capitare nelle classi che trovavo più interessanti.
Non è stato tutto rose e fiori, però.
Non avevo più una camera nel dormitorio, ed ero costretto a dormire sul
pavimento delle camere dei miei amici. Guadagnavo soldi riportando al venditore
le bottiglie di Coca cola vuote per avere i cinque centesimi di deposito e
poter comprare da mangiare. Una volta la settimana, alla domenica sera,
camminavo per sette miglia attraverso la città per avere finalmente un buon
pasto al tempio Hare Krishna: l’unico della settimana. Ma tutto quel che ho
trovato seguendo la mia curiosità e la mia intuizione è risultato essere senza
prezzo, dopo. Vi faccio subito un esempio.
Il Reed College all’epoca offriva
probabilmente la miglior formazione del Paese relativamente alla calligrafia.
Attraverso tutto il campus ogni poster, ogni etichetta, ogni cartello era
scritto a mano con calligrafie meravigliose. Dato che avevo mollato i corsi
ufficiali, decisi che avrei seguito la classe di calligrafia per imparare a
scrivere così. Fu lì che imparai dei caratteri serif e san serif, della
differenza tra gli spazi che dividono le differenti combinazioni di lettere, di
che cosa rende grande una stampa tipografica del testo. Fu meraviglioso, in un
modo che la scienza non è in grado di offrire, perché era artistico, bello,
storico e io ne fui assolutamente affascinato.
Nessuna di queste cose però aveva
alcuna speranza di trovare una applicazione pratica nella mia vita. Ma poi,
dieci anni dopo, quando ci trovammo a progettare il primo Macintosh, mi tornò
tutto utile. E lo utilizzammo tutto per il Mac. E’ stato il primo computer
dotato di una meravigliosa capacità tipografica. Se non avessi mai lasciato il
college e non avessi poi partecipato a quel singolo corso, il Mac non avrebbe
probabilmente mai avuto la possibilità di gestire caratteri differenti o font
spaziati in maniera proporzionale. E dato che Windows ha copiato il Mac, è
probabile che non ci sarebbe stato nessun personal computer con quelle
capacità. Se non avessi mollato il college, non sarei mai riuscito a
frequentare quel corso di calligrafia e i persona computer potrebbero non avere
quelle stupende capacità di tipografia che invece hanno. Certamente all’epoca
in cui ero al college era impossibile unire i puntini guardando il futuro. Ma è
diventato molto, molto chiaro dieci anni dopo, quando ho potuto guardare
all’indietro.
Di nuovo, non è possibile unire i puntini guardando avanti;
potete solo unirli guardandovi all’indietro. Così, dovete aver fiducia che in
qualche modo, nel futuro, i puntini si potranno unire. Dovete credere in
qualcosa – il vostro ombelico, il destino, la vita, il karma, qualsiasi cosa.
Questo tipo di approccio non mi ha mai lasciato a piedi e invece ha sempre
fatto la differenza nella mia vita.
La mia seconda storia è a
proposito dell’amore e della perdita.
Sono stato fortunato: ho trovato molto presto che cosa amo fare nella mia vita. Woz e io abbiamo fondato Apple nel garage della casa dei miei genitori quando avevo appena 20 anni. Abbiamo lavorato duramente e in 10 anni Apple è cresciuta da un’azienda con noi due e un garage in una compagnia da due miliardi di dollari con oltre quattromila dipendenti. L’anno prima avevamo appena realizzato la nostra migliore creazione – il Macintosh – e io avevo appena compiuto 30 anni, e in quel momento sono stato licenziato. Come si fa a venir licenziati dall’azienda che hai creato? Beh, quando Apple era cresciuta avevamo assunto qualcuno che ritenevo avesse molto talento e capacità per guidare l’azienda insieme a me, e per il primo anno le cose sono andate molto bene. Ma poi le nostre visioni del futuro hanno cominciato a divergere e alla fine abbiamo avuto uno scontro. Quando questo successe, il Board dei direttori si schierò dalla sua parte. Quindi, a 30 anni io ero fuori. E in maniera plateale. Quello che era stato il principale scopo della mia vita adulta era andato e io ero devastato da questa cosa.
Sono stato fortunato: ho trovato molto presto che cosa amo fare nella mia vita. Woz e io abbiamo fondato Apple nel garage della casa dei miei genitori quando avevo appena 20 anni. Abbiamo lavorato duramente e in 10 anni Apple è cresciuta da un’azienda con noi due e un garage in una compagnia da due miliardi di dollari con oltre quattromila dipendenti. L’anno prima avevamo appena realizzato la nostra migliore creazione – il Macintosh – e io avevo appena compiuto 30 anni, e in quel momento sono stato licenziato. Come si fa a venir licenziati dall’azienda che hai creato? Beh, quando Apple era cresciuta avevamo assunto qualcuno che ritenevo avesse molto talento e capacità per guidare l’azienda insieme a me, e per il primo anno le cose sono andate molto bene. Ma poi le nostre visioni del futuro hanno cominciato a divergere e alla fine abbiamo avuto uno scontro. Quando questo successe, il Board dei direttori si schierò dalla sua parte. Quindi, a 30 anni io ero fuori. E in maniera plateale. Quello che era stato il principale scopo della mia vita adulta era andato e io ero devastato da questa cosa.
Non ho saputo davvero cosa fare per
alcun imesi. Mi sentivo come se avessi tradito la generazione di imprenditori
prima di me – come se avessi lasciato cadere la fiaccola che mi era stata
passata. Incontrai David Packard e Bob Noyce e tentai di scusarmi per aver
rovinato tutto così malamente. Era stato un fallimento pubblico e io presi anche in
considerazione l’ipotesi di scappare via dalla Silicon Valley. Ma qualcosa
lentamente cominciò a crescere in me: ancora amavo quello che avevo fatto.
L’evolvere degli eventi con Apple non avevano cambiato di un bit questa cosa.
Ero stato respinto, ma ero sempre innamorato. E per questo decisi di
ricominciare da capo.
Non me ne accorsi allora, ma il fatto
di essere stato licenziato da Apple era stata la miglior cosa che mi potesse
succedere. La pesantezza
del successo era stata rimpiazzata dalla leggerezza di essere di nuovo un
debuttante, senza più certezze su niente. Mi liberò dagli impedimenti
consentendomi di entrare in uno dei periodi più creatvi della mia vita.
Durante i cinque anni successivi
fondai un’azienda chiamata NeXT e poi un’altra azienda, chiamata Pixar, e mi
innamorai di una donna meravigliosa che sarebbe diventata mia moglie. Pixar si
è rivelata in grado di creare il primo film in animazione digitale, Toy Story,
e adesso è lo studio di animazione più di successo al mondo. In un
significativo susseguirsi degli eventi, Apple ha comprato NeXT, io sono
ritornato ad Apple e la tecnologia sviluppata da NeXT è nel cuore dell’attuale
rinascimento di Apple. E Laurene e io abbiamo una meravigliosa famiglia.
Sono sicuro che niente di tutto
questo sarebbe successo se non fossi stato licenziato da Apple. E’ stata una
medicina molto amara, ma ritengo che fosse necessaria per il paziente. Qualche
volta la vita ti colpisce come un mattone in testa. Non perdete la fede, però.
Sono convinto che l’unica cosa che mi ha trattenuto dal mollare tutto sia stato
l’amore per quello che ho fatto. Dovete trovare quel che amate. E questo vale sia per il vostro lavoro
che per i vostri affetti. Il vostro lavoro riempirà una buona parte
della vostra vita, e l’unico modo per essere realimente soddisfatti è fare
quello che riterrete un buon lavoro. E l’unico modo per fare un buon lavoro è
amare quello che fate. Se ancora non l’avete trovato, continuate a cercare. Non
accontentatevi. Con tutto il cuore, sono sicuro che capirete quando lo
troverete. E, come in tutte le grandi storie, diventerà sempre migliore mano a
mano che gli anni passano. Perciò, continuate a cercare sino a che non lo
avrete trovato. Non vi accontentate.
La mia terza storia è a proposto
della morte.
Quando avevo 17 anni lessi una citazione che suonava più o meno così: “Se vivrai ogni giorno come se fosse l’ultimo, sicuramente una volta avrai ragione”. Mi colpì molto e da allora, per gli ultimi 33 anni, mi sono guardato ogni mattina allo specchio chiedendomi: “Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi?”. E ogni qualvolta la risposta è “no” per troppi giorni di fila, capisco che c’è qualcosa che deve essere cambiato.
Quando avevo 17 anni lessi una citazione che suonava più o meno così: “Se vivrai ogni giorno come se fosse l’ultimo, sicuramente una volta avrai ragione”. Mi colpì molto e da allora, per gli ultimi 33 anni, mi sono guardato ogni mattina allo specchio chiedendomi: “Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi?”. E ogni qualvolta la risposta è “no” per troppi giorni di fila, capisco che c’è qualcosa che deve essere cambiato.
Ricordarsi che morirò presto è il più
importante strumento che io abbia mai incontrato per fare le grandi scelte
della vita. Perché quasi tutte le cose – tutte le aspettative di eternità,
tutto l’orgoglio, tutti i timori di essere imbarazzati o di fallire –
semplicemente svaniscono di fronte all’idea della morte, lasciando solo quello
che c’è di realmente importante. Ricordarsi che dobbiamo morire è il modo migliore che io conosca per
evitare di cadere nella trappola di chi pensa che avete qualcosa da perdere.
Siete già nudi. Non c’è ragione per non seguire il vostro cuore.
Più o meno un anno fa mi è stato
diagnosticato un cancro. Ho fatto la scansione alle sette e mezzo del mattino e
questa ha mostrato chiaramente un tumore nel mio pancreas. Non sapevo neanche
che cosa fosse un pancreas. I dottori mi dissero che si trattava di un cancro
che era quasi sicuramente di tipo incurabile e che sarebbe stato meglio se
avessi messo ordine nei miei affari (che è il codice dei dottori per dirti di
prepararti a morire). Questo significa prepararsi a dire ai tuoi figli in pochi
mesi tutto quello che pensavi avresti avuto ancora dieci anni di tempo per dirglielo.
Questo significa essere sicuri che tutto sia stato organizzato in modo tale che
per la tua famiglia sia il più semplice possibile. Questo significa prepararsi
a dire i tuoi “addio”.
Ho vissuto con il responso di quella
diagnosi tutto il giorno. La sera tardi è arrivata la biopsia, cioè il
risultato dell’analisi effettuata infilando un endoscopio giù per la mia gola,
attraverso lo stomaco sino agli intestini per inserire un ago nel mio pancreas
e catturare poche cellule del mio tumore. Ero sotto anestesia ma mia moglie –
che era là – mi ha detto che quando i medici hanno visto le cellule sotto il
microscopio hanno cominciato a gridare, perché è saltato fuori che si trattava
di un cancro al pancreas molto raro e curabile con un intervento chirurgico. Ho
fatto l’intervento chirurgico e adesso sto bene.
Questa è stata la volta in cui sono
andato più vicino alla morte e spero che sia anche la più vicina per qualche
decennio. Essendoci passato attraverso posso parlarvi adesso con un po’ più di
cognizione di causa di quando la morte era per me solo un concetto astratto e
dirvi:
Nessuno vuole morire. Anche le
persone che vogliono andare in paradiso non vogliono morire per andarci. E
anche che la morte è la destinazione ultima che tutti abbiamo in comune. Nessuno
gli è mai sfuggito. Ed è così come deve essere, perché la Morte è con tutta
probabilità la più grande invenzione della Vita. E’ l’agente di cambiamento
della Vita. Spazza via il vecchio per far posto al nuovo. Adesso il nuovo siete
voi, ma un giorno non troppo lontano diventerete gradualmente il vecchio e
sarete spazzati via. Mi dispiace essere così drammatico ma è la pura verità.
Il
vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun
altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i
risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle
opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante di
tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione.
In qualche modo loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto
è secondario.
Quando ero un ragazzo c’era una
incredibile rivista che si chiamava The Whole Earth Catalog, praticamente una
delle bibbie della mia generazione. E’ stata creata da Stewart Brand non molto
lontano da qui, a Menlo Park, e Stewart ci ha messo dentro tutto il suo tocco
poetico. E’ stato alla fine degli anni Sessanta, prima dei personal computer e
del desktop publishing, quando tutto era fato con macchine da scrivere, forbici
e foto polaroid. E’ stata una specie di Google in formato cartaceo tascabile,
35 anni prima che ci fosse Google: era idealistica e sconvolgente, traboccante
di concetti chiari e fantastiche nozioni.
Stewart e il suo gruppo pubblicarono
vari numeri di The Whole Earth Catalog e quando arrivarono alla fine del loro
percorso, pubblicarono il numero finale. Era più o meno la metà degli anni
Settanta e io avevo la vostra età. Nell’ultima pagina del numero finale c’era
una fotografia di una strada di campagna di prima mattina, il tipo di strada
dove potreste trovarvi a fare l’autostop se siete dei tipi abbastanza
avventurosi. Sotto la foto c’erano le parole: “Stay Hungry. Stay Foolish.”, siate affamati, siate folli.
Era il loro messaggio di addio. Stay Hungry. Stay Foolish. Io me lo sono sempre
augurato per me stesso. E adesso che vi laureate per cominciare una nuova vita,
lo auguro a voi.
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Regime dei minimi: strutturalmente a credito.
Dal 2012 i professionisti che
potranno continuare ad usufruire delle agevolazioni previste dal regime dei minimi (scarica la guida al regime dei minimi) risulteranno inevitabilmente a credito nei confronti dell'erario.
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Si ritroveranno ad aver subìto ritenute
d'acconto di importo superiore rispetto a quanto dovuto a saldo dell' imposta
sostitutiva sul loro reddito a causa della differenza dell'aliquota delle ritenute in acconto (20%) rispetto a quella dell'imposta
sostitutiva dovuta a saldo (5%).
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Regime dei minimi: regole dubbie per gli ex minimi
Sul regime fiscale dei contribuenti ex minimi l'Agenzia delle Entrate ha confermato che a partire dal 1°gennaio 2012 si renderanno applicabili le regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile destinate alle imprese e ai lavoratori autonomi.
Ad oggi manca infatti una disciplina specifica destinata ai soggetti che pur rientrando nei minimi non possono più beneficiare del regime o ne fuoriescono.
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Ad oggi manca infatti una disciplina specifica destinata ai soggetti che pur rientrando nei minimi non possono più beneficiare del regime o ne fuoriescono.
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Regime dei minimi: limitazioni del regime per età anagrafica.
Ad oggi la dottrina propende per la
seguente interpretazione, sempre in attesa di conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate: possibilità
per il contribuente di beneficiare del regime dei minimi (scarica gratis la guida al regime dei minimi) per un quinquennio a prescindere dall’età in
cui si inizia l’attività; se al termine di
tale periodo, non sono stati ancora compiuti 35 anni, il contribuente può
continuare ad utilizzarlo fino al compimento del 35° anno di età.
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Regime dei minimi: ancora nessun chiarimento.
Dopo le manovre
estive i contribuenti sono chiamati a valutare l'impatto delle nuove misure pur
in assenza dei provvedimenti attuativi.
Le criticità e i
dubbi sono molti, e se si pensa che hanno radicalmente modificato alcuni
comparti del diritto tributario le incertezze aumentano.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare,
non ha ancora fornito chiarimenti sulla nuova disciplina del
regime dei minimi (scarica gratuitamente la guida al regime dei minimi) né emanato gli annunciati provvedimenti attuativi
determinando obiettiva incertezza in contribuenti e professionisti.
L’art. 27 comma 3 del DL 98/2011 ha comunque previsto che tali
soggetti possano beneficiare comunque di alcune agevolazioni, a
condizione che possiedano tutte le caratteristiche, previste dai commi 96 e 99
della L. 244/2007, necessarie per la fruizione del previgente regime dei minimi
come ad esempio:
- ricavi/compensi inferiori a 30.000 euro;
- beni strumentali nel triennio precedente non superiori a 15.000 euro;
- non assunzione di lavoratori dipendenti.
3 ott 2011
Chiusura liti fiscali con l’Agenzia delle Entrate fino a 20.000 euro
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 13 settembre 2011 approva il modello di domanda e le relative istruzioni per la definizione delle liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate alla data del 1° maggio 2011.
Possono inviare la domanda coloro che a quest’ultima data hanno intenzione di definire liti fiscali di importo non superiore ai 20.000 euro pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
Semplificato anche il versamento che dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2011 mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce.
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Possono inviare la domanda coloro che a quest’ultima data hanno intenzione di definire liti fiscali di importo non superiore ai 20.000 euro pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
Semplificato anche il versamento che dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2011 mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce.
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Proroga comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo non inferiore a euro tremila.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA riferita al periodo d’imposta 2010, viene prorogato dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.
Il provvedimento è frutto dei confronti con le associazione delle categorie interessate dall’adempimento nell’ottica ,sia di semplificare gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti, sia di perfezionare modalità e qualità delle informazioni trasmesse.
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Chiusura delle partite IVA inattive.
I titolari di partite Iva inattive hanno la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 entro il 4 ottobre 2011 (termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011).
La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24.
La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24.
2 ott 2011
Avvisi di accertamento esecutivi
Dal 1° ottobre gli avvisi di accertamento
inviati dalle Entrate saranno immediatamente esecutivi. Si dovrà pagare subito
1/3 di quanto contestato, entro il termine per la presentazione del ricorso.
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Quali tributi: il nuovo regime
riguarda solo i tributi e i periodi d'imposta previsti dalla norma per i quali
si procede con atto di accertamento. Tali tributi sono: le imposte sui redditi,
le relative addizionali, l'Iva e l'Irap.
Quali periodi di imposta: I periodi
d'imposta sono quelli relativi al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e a quelli
successivi. Sono esclusi, ad esempio, i tributi doganali e i tributi indiretti
diversi dall'Iva.
Effetti sui tempi di pagamento della sospensione feriale e
dell'istanza di adesione: per gli accertamenti da oggi
esecutivi rilevano sia la sospensione feriale sia l'eventuale proposizione
dell'istanza di adesione che spostano i termini per la presentazione del
ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto (indicazione
che l'Agenzia delle Entrate ha fornito agli uffici periferici con una nota
interna).
Nuovi accertamenti (post 1 ottobre): gli uffici non dovranno più emanare le cartelle esattoriali in
quanto l'atto di accertamento diventa esecutivo una volta trascorsi i termini
per presentare ricorso. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l'atto, che deve contenere l'intimazione ad
adempiere, diventa esecutivo. Il contribuente deve pagare le somme dovute entro
il termine per presentare ricorso. In caso contrario, l'atto di accertamento
deve avvertire che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme passa all'agente della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata.
Vecchi accertamenti (ante 1 ottobre): restano in vigore le vecchie regole della notifica dell'avviso
di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della
cartella esattoriale.
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