L’Agenzia
delle Entrate ha indicato le modalità e le condizioni per il riconoscimento
delle eccedenze di imposta a credito, maturate in annualità per le quali i
contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’Iva, delle imposte
dirette o dell’Irap.
Ai
sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se
dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il
contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione
nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai
commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla
base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di
omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare ai sensi del
secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla
dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il
contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione
nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai
commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla
base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di
omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l’eccedenza di
IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo4, né chiederne il rimborso
nelle ipotesi regolate dall’articolo 30 medesimo. Ne consegue la legittimità
dell’operato degli uffici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 54-bis
del d.P.R. n. 633 del 1972, che è volta tra l’altro, a “correggere gli errori
materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, che nel caso di specie risulta
omessa.
Il
credito, pertanto, non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato,
non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta in una dichiarazione
successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente
maturato.
Tale
posizione è confortata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
che, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente escluso il riporto a
nuovo del credito formatosi in un periodo d’imposta per il quale sia stata
omessa la dichiarazione.
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