L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.211/E del 22 maggio 2008, ha confermato che l'accantonamento per il trattamento di fine mandato per gli amministratori è deducibile per competenza, solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Si consiglia quindi di porre attenzione al verbale di nomina degli amministratori che rafforza la sua importanza anche ai fini fiscali.
Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori non sono quindi deducibili per competenza dal reddito d'impresa, a meno che il diritto all'indennità non risulti da atto di data certa antecedente all'inizio del rapporto, così come richiesto dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir. Di conseguenza, il relativo costo potrà essere dedotto nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità.