23 nov 2007

Scadenziario: acconti di novembre

Scadenza
Il 30 novembre scade il termine per il versamento del 2° o unico acconto 2007 di Irpef, Ires e Irap in relazione ai redditi dichiarati nel modello Unico 2008.
Soggetti interessati
Sono tenuti al pagamento le persone fisiche, le società di persone e assimilate, le società di capitali, gli enti commerciali e gli altri soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare. Per l'acconto Irap, è possibile rideterminare l'imposta dovuta tenendo conto della nuova deduzione ("cuneo fiscale") per i dipendenti a tempo indeterminato. Maggiori approfondimenti sul cuneo fiscale nel post dedicato del nostro blog in cui è possibile anche scaricare le istruzioni al cuneo fiscale
Metodo di calcolo:
L'acconto di novembre può essere calcolato con il metodo:
  • storico (secondo le imposte dovute nel 2006)
  • previsionale (a seguito di conteggi e revisioni del risultato 2006 ed una stima di quello 2007).

In entrambi i casi i redditi di riferimento dovranno essere ricalcolati tenendo conto delle nuove disposizioni su telefoni ed autovetture.

Link: Consulenza fiscale e societaria in Milano

Come pagare meno tasse: Irap e la riduzione del Cuneo fiscale.

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle norme che hanno ridotto la base imponibile Irap per favorire la competitività delle imprese.

L'Agenzia, nella circolare n. 61, chiarisce che le agevolazioni sul cuneo fiscale non spettano alle società partecipate da enti pubblici che gestiscono servizi regolamentati.

Link: circolare n. 61/e del 19 novembre 2007

Finanziaria 2008: scarica il documento!!!

Sono disponibili su www.finanze.gov.it le disposizioni fiscali contenute nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2008, approvato dal Senato, ora all'esame della Camera.

Imposta di registro: esente il ripianamento delle perdite

I conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento - a causa della corrispondente perdita - ecceda l'importo dell'originario capitale sociale) non sono soggetti ad imposta di registro, quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 12/11/2007, n. 23454)

Link: Consulenza riduzione capitale per perdite
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