L’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n. 99/e del 3 ottobre 2011 ha fornito chiarimenti sul regime della trasparenza e sulla non utilizzabilità del credito, da parte delle società, corrispondente alle ritenute subite per compensare i propri oneri tributari e contributivi.
Il regime giuridico della tassazione per trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, prevede che il reddito prodotto dalla società partecipata, determinato con le modalità ordinarie, non sia tassato direttamente in capo alla stessa, ma sia attribuito, in percentuale, a ciascun partecipante e in capo allo stesso assoggettato a tassazione, a prescindere dall’effettiva percezione.
In ogni caso, sia per quanto concerne le società partecipate da altre società di capitali (articolo 115 del Tuir), sia per quanto concerne il caso di specie, cioè le s.r.l. partecipate da persone fisiche (articolo 116 del Tuir), il regime di trasparenza costituisce un regime opzionale, esercitabile con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 23 aprile 2004.
L’opzione è subordinata a una serie di adempimenti formali che devono essere effettuati sia dai soci che dalla società partecipata.
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12 ott 2011
Nautica IVA: Noleggio e locazione di unità da diporto
L’Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 43/e del 29 settembre 2011 ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’Iva alle attività
di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto, con riferimento alla non
imponibilità e alla territorialità delle prestazioni dei servizi.
La circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcune questioni di carattere interpretativo poste dall’Associazione di categoria del settore della nautica da diporto in materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le attività di noleggio e di locazione di unità da diporto.
In particolare, i quesiti posti riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito d.P.R. n. 633) e il regime di non imponibilità delle operazioni (art. 8-bis del d.P.R. n. 633).
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La circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcune questioni di carattere interpretativo poste dall’Associazione di categoria del settore della nautica da diporto in materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le attività di noleggio e di locazione di unità da diporto.
In particolare, i quesiti posti riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito d.P.R. n. 633) e il regime di non imponibilità delle operazioni (art. 8-bis del d.P.R. n. 633).
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Rimborso o compensazione credito trimestrale IVA 21%
La risoluzione n. 96/e del 28 settembre 2011 chiarisce che Il contribuente che
intende chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito Iva
maturato nel trimestre può utilizzare il modello IVA TR già in uso anche per
indicare le operazioni che scontano l’aliquota Iva del 21 per cento. La nuova
aliquota riguarda infatti solo una parte delle operazioni del trimestre, ovvero
quelle effettuate nel periodo che va dal 17 (giorno di entrata in vigore del Dl
138/2011) al 30 settembre.
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In sede di compilazione
del modello l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al ventuno
per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del
venti per cento e la relativa differenza d’imposta, pari all’un per cento, deve
essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli
arrotondamenti d’imposta. Pertanto, le operazioni attive devono essere comprese
nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore
un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le
operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato
alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve
essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.
La nuova versione del
Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre
2012.
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Ricorso: Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario
Sono disponibili i modelli ( modello c. t. provinciale - modello c. t. regionale ) relativi alla nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario - uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali - che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011
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