Accertamenti più facili: Con l'approvazione della manovra correttiva gli uffici delle Entrate potranno disattendere le risultanze di congruità degli studi di settore e procedere all'accertamento analitico induttivo.
I funzionari del fisco non avranno più l'obbligo di motivare le ragioni che li hanno indotti a disattendere le risultanze degli studi di settore 'in quanto inadeguati a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente'.
Sanzioni: La mancata presentazione del modello studi di settore costituisce una circostanza aggravante dell'infedele dichiarazione che non sarà applicabile in presenza di scostamenti fra dichiarato e stimato non superiori al 10%.
L'omessa presentazione del modello dati per gli studi di settore, anche a seguito dell'invito dell'Agenzia delle Entrate, farà aumentare del 50% le sanzioni per infedele dichiarazione.
Sanzioni applicabili in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive.
Indicatori Territoriali: La circolare n. 30/E del 28 giugno dell'Agenzia delle Entrate individua nuovi indicatori territoriali per avvicinare sempre più le risultanze di Gerico alle singole realtà locali: In particolare, il documento di prassi illustra le novità relative a questi strumenti di controllo, facendo focus sui due nuovi indici territoriali e la non utilizzabilità “diretta” dei risultati degli studi ai confidi e ai bancoposta, oltre alle cooperative e ai contribuenti Ias.
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