Con la risoluzione n. 93/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di cancellazione delle partite Iva inattive.
Pagando 129 euro, entro il 4 ottobre 2011, è possibile chiudere spontaneamente le partite Iva inattive. L'ufficio potrà comunque procedere alla cancellazione autonomamente per le posizioni non utilizzate da oltre tre anni.
Ci si mette cosi al riparo da una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
Con il pagamento della sanzione ridotta si sanano anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni annuali Iva, delle dichiarazioni dei redditi di impresa e di lavoro autonomo in relazione ai periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività risultante dal modello di pagamento.
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
23 set 2011
La sospensiva nell’accertamento tributario immediatamente esecutivo.
Dal 1°ottobre l'accertamento tributario diventa esecutivo.
Per impedire l'avvio di misure cautelari o di azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione il nuovo regime prevede che il pagamento delle imposte provvisorie dovrà avvenire entro la data di presentazione del ricorso.
Fondamentale a questo punto la presentazione dell’istanza di sospensiva contestuale al ricorso per sollecitare al giudice tributario la sospensione dell'esecuzione
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Per impedire l'avvio di misure cautelari o di azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione il nuovo regime prevede che il pagamento delle imposte provvisorie dovrà avvenire entro la data di presentazione del ricorso.
Fondamentale a questo punto la presentazione dell’istanza di sospensiva contestuale al ricorso per sollecitare al giudice tributario la sospensione dell'esecuzione
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Società di comodo: società in perdita penalizzate dal fisco
La disciplina sulle società non operative, contenuta nell’articolo 30 della legge 724/1994 è stata oggetto di importanti modifiche operate dall’articolo 2 del Dl 138/2011 (manovra di ferragosto).
La legge n. 148/2011 considera 'non operative' le società che pur realizzando ricavi superiori ai minimi di legge, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi continuativi.
La norma trova applicazione a partire dal 2012.
In linea generale, le principali novità riguardano:
Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Necessario verificare se è possibile usufruire di una delle cause di disapplicazione (es. se i lavoratori subordinati non sono inferiori a 10 la società esce dalla stretta).
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La legge n. 148/2011 considera 'non operative' le società che pur realizzando ricavi superiori ai minimi di legge, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi continuativi.
La norma trova applicazione a partire dal 2012.
In linea generale, le principali novità riguardano:
- l’incremento di tassazione di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%) per le società considerate non operative
- l’assoggettamento alla disciplina delle società non operative anche qualora la società sia in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, nell’arco del triennio, dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per il terzo un reddito inferiore a quello minimo.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Necessario verificare se è possibile usufruire di una delle cause di disapplicazione (es. se i lavoratori subordinati non sono inferiori a 10 la società esce dalla stretta).
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Tariffa Professionale: software gratis

Il programma è scaricabile gratuitamente e istallabile sul proprio computer dal sito del Consiglio nazionale (www.commercialisti.it).
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