In questi giorni si registrano allarmismi ingiustificati nei confronti dell’ accertamento esecutivo entrato in vigore lo scorso primo ottobre. Non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61° giorno dalla notifica dell’accertamento da parte dell’Agenzia dell’entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento per 180 giorni è sospesa ogni azione esecutiva. A conti fatti, quindi, passano 270 giorni (60+30+180).
Accertamento esecutivo e cartella di pagamento
Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare, la tipologia del tributo, chi è l'ente creditore; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle.
È molto importante leggere attentamente la cartella perché, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare.
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010 è in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2010 e frutto anche del confronto avvenuto tra Equitalia e associazioni dei consumatori. Per saperne di più clicca qui.
Le ultime disposizioni legislative (dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) hanno introdotto nuovi atti che man mano sostituiscono la cartella di pagamento: l’avviso di addebito dell’Inps, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l’accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, che dal 1° ottobre 2011 prenderà il posto della cartella per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap.
L'accertamento esecutivo contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Per saperne di più rimandiamo direttamente al sito di EquitaliaLe ultime disposizioni legislative (dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) hanno introdotto nuovi atti che man mano sostituiscono la cartella di pagamento: l’avviso di addebito dell’Inps, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l’accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, che dal 1° ottobre 2011 prenderà il posto della cartella per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap.
L'accertamento esecutivo contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
Nessun commento:
Posta un commento