Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2064 del 2011, hanno chiarito che spetta al giudice di pace decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata sulla tariffa rifiuti.
Poiché il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario, le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e, pertanto, esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie - come delineate dall'articolo 2 del Dlgs 546/1992 - per rientrare in quelle del giudice ordinario (Cassazione, sezioni unite, sentenza 6632/2003).
Secondo la Suprema Corte quindi il giudizio non compete al giudice tributario poiché la controversia ha ad oggetto una questione di natura privatistica e non un rapporto tributario tra contribuente e fisco.
Resta ancora parecchia confusione in materia.
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