11 feb 2011

Procure speciali senza bollo

Le procure speciali e le relative autenticazioni di firma con cui un contribuente affida a un professionista il compito di rappresentarlo dinanzi all’Amministrazione finanziaria nell’ambito di procedimenti che attengono all’applicazione di leggi tributarie sono esenti dall’imposta di bollo (risoluzione n. 13/E/2011).
 
Si ricorda, per completezza, che, ai sensi dell’articolo 63 del DPR n. 600 del 73, è prevista la facoltà di fare autenticare, nei casi consentiti dalla norma, la procura da parte del professionista.
 
Diversamente, quando non viene esercitata tale facoltà, l’attività di autentica della sottoscrizione è esercitata dal pubblico ufficiale (notaio, funzionario delegato della PA). Anche in tale ultima ipotesi può trovare applicazione il delineato trattamento di esenzione dall’imposta di bollo dell’autentica di firma.

E’ tuttavia il caso di ricordare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati (si vedano in tal senso le risoluzioni del 29 marzo 2010, n. 25 e del 23 novembre 1987, n. prot. 290908).

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