Con la circolare n. 20/E del 30 aprile, l'agenzia delle Entrate, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile del decreto 26 marzo 2009, fornisce puntuali chiarimenti sull'ambito e sulle modalità di applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 7 del decreto legge 185/2008 ("decreto anticrisi").
E’ in vigore dal 28 aprile 2009 il regime dell'Iva per cassa. Da tale data i contribuenti con volume d'affari non superiore a 200mila euro possono avvalersi - con riguardo alla singola operazione effettuata - della possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto sino al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo e non al momento dell'effettuazione dell'operazione.
In tal modo, il contribuente non deve anticipare all'erario il versamento dell'imposta pur non avendo ancora riscosso il relativo corrispettivo, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario.
E’ in vigore dal 28 aprile 2009 il regime dell'Iva per cassa. Da tale data i contribuenti con volume d'affari non superiore a 200mila euro possono avvalersi - con riguardo alla singola operazione effettuata - della possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto sino al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo e non al momento dell'effettuazione dell'operazione.
In tal modo, il contribuente non deve anticipare all'erario il versamento dell'imposta pur non avendo ancora riscosso il relativo corrispettivo, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario.
Alcune osservazioni su: IVA PER CASSA
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