Il Dm 26 marzo 2009 ha previsto che possono emettere fatture con Iva differita i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare nell'anno in corso un volume d'affari non superiore a 200mila euro.
Il regime è opzionale e riguarda la singola operazione, sino all'avvenuto raggiungimento del limite; Non è possibile fruire del regime dell'esigibilità differita per le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia. Resta ferma l'eventuale opzione (e la relativa disciplina) per quelle fatte precedentemente a tale momento.
Il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.
Breve guida fiscale su: iva per cassa
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