La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2”
La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.
Brevi osservazioni su: IVA per cassa
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