A partire dal 27 aprile 2009 i soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200mila euro potranno differire, al momento dell'incasso, l'esigibilità dell'Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (Dm 26 marzo 2009). Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 entra infatti in vigore l'articolo 7 del decreto legge anti-crisi ( n. 185/2008) che consente di differire l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo, con un limite temporale di un anno.
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