Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo
integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha
modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei
contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
Sintesi della norma sulla
responsabilità solidale appaltatore
La disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore e delcommittente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi dilavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatoree dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
contratto.
Esclusioni
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente
acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla
data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla
stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF
o da professionisti abilitati.
Si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai
CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva
– resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore
attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture
concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta
liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle
fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa
(articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente
sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA
e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati
effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate
includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione
viene resa.
Sospensione del pagamento
La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente
possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al
subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.
Entrata in vigore della disposizione
Le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del
2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12
agosto 2012.
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore
che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che,
in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente),
tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione
deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire
dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto
2012.
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