Prevede al riguardo
che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi
concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita
gestione del procedimento di cui al comma 92 le liti fiscali di valore non superiore
a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1°
maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002 ,
n. 289” .
La novità riguarda
le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni
tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito
di rinvio.
Con risoluzione del
5 agosto 2011 ,
n. 82/E, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme
dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione
dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” ed è stato, inoltre,
istituito il codice tributo “8082”
da indicare sul modello di versamento.
In data 13 settembre 2011
è stato pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo 2011/119854 ), di “Approvazione del modello di domanda per
la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma
12, del decreto–legge 6
luglio 2011 , n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 ,
n. 111, e relative modalità di versamento”.
La circolare n.48 del 2011 fornisce chiarimenti sull’applicazione
della sopra citata disposizione normativa.
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