L’Agenzia delle Entrate ha fornito indirizzi interpretativi su alcune tematiche attinenti alla qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Enti pubblici e società commerciali, ancorché “enti esclusi”, possono costituire o partecipare ad Onlus.
Sul tema della partecipazione ad una ONLUS da parte di società commerciali ed enti pubblici e, più in generale, di soggetti "esclusi" dalla qualifica di ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 10, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con la circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007, par. 3, nel confermare il precedente orientamento già espresso nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, è stato precisato che la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS.
Modificando parzialmente la precedente posizione dell'Agenzia, si ritiene che gli "enti esclusi" dalla qualifica di ONLUS possano costituire (o partecipare ad) un soggetto giuridico autonomo avente la qualifica fiscale di ONLUS, a prescindere dalla circostanza che i medesimi "enti esclusi" intervengano o meno nell’assunzione delle determinazioni della ONLUS stessa.
Scarica la circolare: circolare n. 38/e dell'1 agosto 2011
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