Con la risoluzione n. 120/e del 5 maggio 2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessione pro soluto del credito discendente da operazioni Iva, il cedente, che si sia insinuato al passivo del fallimento prima della cessione e non sia stato estromesso dalla procedura, conserva il diritto di emettere la nota di variazione per l'importo non soddisfatto alla chiusura del fallimento.
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