La Circolare Assonime n. 21 del 18 maggio 2009 ha chiarito che l’intermediario abilitato, in virtù della finalità di semplificazione introdotta dalla L. n. 133/2008, è tenuto ad informare le parti dell’esistenza di clausole che limitano la circolazione della quota benché non possa comunque rifiutarsi di depositare l’atto. Resta in capo all’amministratore l’obbligo di verifica del rispetto delle condizioni statutarie previste per la cessione della quota
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