7 giu 2010

Manovra Tremonti 2010: novità concordato preventivo e accordi ristrutturazione dei debiti

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.

Art. 48 Disposizioni in materia di procedure concorsuali


1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i
finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di
ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica
anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del
loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai
sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-
bis, primo e sesto comma.".


2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può
essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della
formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di
accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del
professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la
sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a
trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle
imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma,
disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per
il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il
divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non
oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione
redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è
reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma.".


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Nessun commento:

Related Posts with Thumbnails