Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
30 gen 2009
Fusione di società
IRAP PROFESSIONISTI
L’esclusione da Irap dei professionisti privi di autonoma organizzazione
Perdite sui crediti e deducibilità
28 gen 2009
Operazioni straordinarie: Scissione parziale con patrimonio negativo
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Convertito in legge il D.L. anticrisi
Cessione Quote di Srl
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21 gen 2009
Le spese di rappresentanza: rivedere l'impatto sui costi
Pubblicate le novità normative sulle spese di rappresentanza. Imprese e professionisti devono ora analizzare con attenzione gli effetti della novella, valutarne l’impatto sulla deducibilità dei costi di iniziative promozionali, gli effetti sull'Iva e sull'Irap, l’impatto sulla strategia aziendale.
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Spese di rappresentanza e limiti di deducibilità
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Osservatorio del mercato mobiliare
Se la tesi supererà ulteriori gradi di giudizio avrà notevole impatto sull’accertamento fiscale.
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Scissione parziale non proporzionale con attribuzione di patrimonio netto contabile negativo.
In realtà, l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 12/E del 16 gennaio, oltre a propendere per l'assenza dei requisiti, prescritti dall'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 ai fini del disconoscimento dei vantaggi fiscali derivanti da determinate operazioni, ha fornito tutta una serie di "piccole" precisazioni relative alle implicazioni fiscali della scissione, così come programmata e descritta dall'istante.
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16 gen 2009
Spese di rappresentanza
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Deducibilità IRAP
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Finanziaria 2009
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Acconti di imposta Ires e Irap
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14 gen 2009
Perdite su crediti: deducibilità
La norma fa chiarezza sulla deducibilità delle perdite su crediti.
Nel caso di fallimento il periodo d'imposta di competenza della perdita non è necessariamente quello in cui ha inizio la procedura concorsuale. L'Adc ritiene che un corretto comportamento tenuto in sede di redazione di bilancio abbia anche valenza fiscale.
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IRAP e decreto anti crisi: deducibilità Irap da Irpef e Ires
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Irap: soggetto anche il professionista con un solo collaboratore
La sentenza n. 29146 depositata l'11 dicembre 2008 della Corte di Cassazione ha stabilito che basta anche un solo collaboratore per giustificare il prelievo Irap.
Ad avviso della Corte, ricorre il requisito della autonoma organizzazione al verificarsi delle seguenti condizioni:
- che il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse
- che lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che richiede il rimborso dell’imposta dare la prova dell’assenza delle condizioni elencate.
Per la Suprema corte, inoltre:
- il presupposto impositivo (valore aggiunto prodotto o Vap tassabile) esige un “contesto organizzativo autonomo” quale “struttura di supporto” (ad esempio, dipendenti, segretaria, collaboratori, studio personale attrezzato, eccetera, che sia in grado di realizzare un “incremento potenziale” alla produttività propria dell’“auto organizzazione” del lavoro personale)
- restano esclusi dal raggio di azione dell’Irap quei fattori di produzione trascurabili e marginali che - secondo il comune sentire - appaiono incapaci di fornire un effettivo quid pluris al lavoratore autonomo (come libri, cellulare-fax, mezzo personale di trasporto, computer, abitazione-studio, eccetera)
- è compito di ogni giudice di merito valutare caso per caso il requisito dell’autonoma organizzazione, con un mero accertamento di fatto, al tendenziale fine di individuare l’“eventuale surplus” che crea valore aggiunto rispetto alla sola attività intellettuale.
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8 gen 2009
2009: pianificazione fiscale per le PMI
- Limite alla deducibilità degli interessi passivi;
- Deduzione lrap del 10% per professionisti e aziende dal reddito di impresa 2009;
- Rimborso irap anni pregressi;
- IVA per cassa dal 2009 (in attesa dei decreti attuativi);
- Recupero del 3% degli acconti;
- Rivalutazione immobili in bilancio. Valutare con attenzione la convenienza fiscale e civile (copertura perdite, rapporti con finanziatori, ecc..);
- Affrancamento diseallineamenti IAS;
- Affrancamento e rivalutazione marchi e avviamento a seguito di operazioni straordinarie;
- Sospeso l’obbligo di svalutare per il 2008 i titoli compresi nell’attivo circolante;
- Novità sul ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni;
- Studi di settore: in attesa di adeguamento alla crisi economica.
Maggiori dettagli ai clienti del nostro Studio di Dottori Commercialisti in Milano. Una breve sintesi sarà inviata anche agli iscritti alla nostra newsletter.
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Amministratori: per il compenso necessaria la delibera societaria.
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Amministratori: Falso in bilancio e responsabilità
La responsabilità può derivare anche solo da culpa in vigilando, cioè dal fatto di non essere interventi per impedire il falso in bilancio.
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IVA per cassa in attesa dell'autorizzazione della Unione Europea
L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Tale misura riguarda gli anni 2009, 2010 e 2011 e si applicherà ai contribuenti con un volume d'affari stabilito con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'efficacia di tali disposizioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 7, è subordinata a specifica autorizzazione comunitaria che peraltro a molti commentatori pare superflua.
7 gen 2009
Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: on line la versione aggiornata
I contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio energetico possono infatti usufruire di una particolare agevolazione, avvalendosi di una specifica detrazione d'imposta.
Nella guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si puo' fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
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