L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 22/e del 28 gennaio 2009 ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale di un’operazione di fusione fiscalmente "eterogenea" in quanto interessa società “fiscalmente” di tipo diverso, non soggette pertanto alla medesima imposta.
L'agenzia non ha giudicato possibile retrodatare gli effetti della fusione tra società di capitali e società di persone.
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