Il regime dei contribuenti minimi costituisce un particolare regime fiscale, destinato a determinati contribuenti di ridotte dimensioni, che comporta importanti semplificazioni ed agevolazioni sotto il profilo esclusivamente tributario.
Detto regime non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi.
Per quanto attiene specificamente l’obbligo di versamento all’ente di previdenza del c.d. contributo integrativo di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed alle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, si conferma che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell’operazione e procedere al versamento nei modi ordinari.
La circostanza che i contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura l’imposta sul valore aggiunto, infatti, non comporta alcuna conseguenza rispetto all’obbligo contributivo in questione.
Al riguardo si precisa che i contribuenti minimi, in relazione all’attività svolta, sono comunque soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non hanno l’obbligo di addebitare l’imposta in fattura, e sono tenuti a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA all’inizio dell’attività ed al rispetto di determinati obblighi formali, seppure limitati alla certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei documenti di spesa.
Si osserva, inoltre, che il citato articolo 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 commisura il contributo integrativo al “fatturato lordo”, senza dare quindi rilievo al regime IVA dell’operazione.
Infine, è appena il caso di osservare che le discipline dei singoli enti di previdenza, nella maggior parte dei casi, commisurano il contributo integrativo al volume d’affari realizzato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 definisce volume d’affari “l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare …”, compreso, quindi, anche l’ammontare delle operazioni poste in essere dai contribuenti minimi.