In vigore dal 10 febbraio 2012
1. L'articolo
2397, terzo comma, del codice civile e' sostituito dal
seguente: "Se lo statuto non dispone diversamente e se
ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma
abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio
sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori
legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla
nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione
del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato.".
2. All'articolo
2477 del codice civile:
- a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";
- b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o del revisore";
- c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.".
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