L'articolo
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore,
nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per
le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."
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