L’articolo 29, comma 16-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha apportato alcune modifiche all’articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, ridisegnando in parte il perimetro applicativo della definizione delle liti minori.
Con la circolare sotto richiamata l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli effetti della modifica normativa e ad altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati da precedenti documenti di prassi.
Il testo dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come risultante dalla recente modifica, recita: "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Il 2 aprile 2012 è il termine ultimo per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti minori pendenti al 31 dicembre 2011.
Rientrano nella proroga sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Questo consentirà di beneficiare della definizione agevolata non solo agli eventuali “ritardatari”, che non avevano eseguito il versamento alla precedente scadenza (30 novembre 2011), ma anche a coloro che hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011 e non desiderano più proseguire nel giudizio.
Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate riguardo la riapertura dei termini per la definizione delle liti di valore non superiore a 20 mila euro.
Prassi: circolare n. 7/e del 15 marzo 2012
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