Viene prevista la proroga di un anno del regime dell’imposta sostitutiva che consente il riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali (avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali) anche nel caso di operazioni straordinarie che hanno ad oggetto società il cui attivo di bilancio sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni. In tale ipotesi, infatti, nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione i valori relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni, senza possibilità di autonoma iscrizione. La disciplina che viene ora prorogata ha ampliato l'utilizzo del regime sostitutivo a situazioni in cui le attività immateriali non emergono in via immediata ma derivano, appunto, da maggiori valori insiti in partecipazioni di controllo prevedendo la possibilità di effettuare l'affrancamento limitatamente alle partecipazioni per le quali esiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato nel quale sono iscritte le predette tali attività immateriali una volta elise le partecipazioni.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012 nonché della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014. In sostanza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e considerate le vigenti scadenze dei termini dei citati versamenti, le 3 rate sono da versare entro il 16 giugno 2013, 16 giugno 2014, 30 novembre 2014.
Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e, pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2015.
In sede di conversione è stata prevista la possibilità di usufruire dei termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva anche per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.
In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
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