Errore scusabile: va premesso che
l'errore commesso nella determinazione di quanto dovuto non comporta
l'inefficacia della definizione. Il contribuente, infatti, potrà avvalersi
dell'errore scusabile soprattutto in presenza di evidenti difficoltà nella
relativa determinazione. In tal caso sarà tenuto ad integrare il pagamento.
Nell'istanza
vengono fissati i calcoli per la definizione. Se rispetto alla data di
pagamento sopraggiunge un giudicatooccorre versare in riferimento allo stato
del contenzioso al momento di presentazione dell'istanza.
Nessun commento:
Posta un commento