28 mar 2011

Sindaci e crisi d'impresa

Il collegio sindacale, nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, è tenuto a monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa con l’invito a porvi rimedio.

Al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sindacale sollecita gli opportuni provvedimenti, finanche l’adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa. A tal fine il collegio sindacale suggerisce all’organo di amministrazione di individuare, e se del caso, di adottare tempestivamente lo strumento maggiormente idoneo.

I sindaci pur non essendo chiamati ad entrare nel merito dei piani di risanamento o degli accordi di ristrutturazione, devono verificare che i soggetti incaricati di attestare la ragionevolezza dei piani citati o l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione siano dotati delle idonee competenze.

Il potere di iniziativa riconosciuto al collegio sindacale origina sia dall’obbligo imposto al collegio di vigilare sull’osservanza della legge sia dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte dell’organo di gestione che la legge gli attribuisce nel corso dell’incarico.


Link: nuove norme di comportamento del collegio sindacale (in approvazione)
 
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