- Il principio fissato dal dl 78/2010 è: il contribuente con debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro non può compensare anche in caso di crediti erariali eccedenti, se prima non paga il proprio debito.
- non vi è nessuna preclusione all’autocompensazione in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione. Prevista l’esclusione dal conteggio del limite di 1.500 euro per i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’ imposta e divieto della compensazione soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.
- La compensazione in presenza di ruoli scaduti fa scattare pesanti sanzioni. L'ammontare minimo sarà sempre parametrato al debito dovuto e non all'importo compensato. La tesi dell'Amministrazione finanziaria non appare però congruente con quanto prevede la norma. Il rischio quindi è di creare ancora più confusione andando ad aumentare il contenzioso tributario in caso si erogazione delle sanzioni.
Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
15 mar 2011
Compensazione crediti d’imposta: circolare n 13-2011
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