Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2010 definisce gli adempimenti documentali utili all’attuazione dell’art. 26 del D.L. N. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, che ha introdotto la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione nel caso in cui il contribuente sottoposto a verifica documenti la corrispondenza dei prezzi di trasferimento al valore normale.
Caratteristiche del documento:
- Il documento non può ridursi a poche pagine ma deve essere proporzionato alla complessità dell'attività svolta dall'impresa.
- Le transazioni da analizzare non devono limitarsi solamente a quelle all'interno del medesimo Paese ma devono riguardare le parti correlate che sono residenti in differenti Stati.
- Le operazioni dovranno essere raggruppate in categorie con identiche caratteristiche sia in termini di comparabilità che di metodo di transfer price adottato.
- È necessario inserire solo informazioni corrette e veritiere poiché, in caso contrario, si potrà incorrere in conseguenze penali e tributarie.
- Sarà necessario procedere a un'analisi di comparabilità delle transazioni con una puntuale descrizione delle stesse e delle motivazioni della loro presenza.
- Nell'ipotesi in cui il principio della libera concorrenza venga provato attraverso una benchmarking analysis è opportuno presentare un rapporto che spieghi e giustifichi adeguatamente l'analisi comparativa effettuata e i risultati raggiunti.
L'Italia non ha imposto un obbligo di produrre la documentazione standard sui prezzi di trasferimento prevista dal Codice di condotta. Si è limitata a incentivarne l'utilizzo dando in cambio l'opportunità di evitare le sanzioni previste dall'articolo comma 2-ter del Dlgs n. 47i/99, nel caso in cui la documentazione sia considerata:
- Completa;
- conforme allo standard contenuto nel provvedimento del 29 settembre scorso;
- veritiera.
Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle Entrate del possesso della documentazione, il provvedimento precisa che:
- a regime essa avviene entro i termini di dichiarazione dei redditi;
- per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso al 31 maggio 2010, essa è effettuata in via telematica tramite il servizio Entratel entro il 28 dicembre 2010, anche se saranno considerati validi invii tardivi, purché anteriori ad accessi, ispezioni o verifiche.
MEMO TRANSFER PRICING
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