La circolare n. 3 del Dipartimento delle Finanze dello scorso 11 novembre, ha precisato che la tariffa di igiene ambientale (Tia) deve essere assoggettata all'Iva con aliquota al 10%.
La circolare riprende l’interpretazione governativa in contrasto con quanto espresso dalla giurisprudenza che considera la TIA un tributo e quindi come tale npn soggetto ad iva.
In particolare segnaliamo le sentenze:
- Sentenze n. 300/2009 e n. 64/2010 della Corte Costituzionale;
- Sentenza n. 1739/2010 del Consiglio di Stato;
- Sentenza n. 8313/2010 delle Sezioni unite della Cassazione.
- i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1 conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all’evoluzione interpretativa della normativa vigente;
- i comuni possono introdurre la TIA2, poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall’art. 238, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che le disposizioni di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
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