La competenza per il deposito dei contratti sottoscritti con firma digitale per l'iscrizione nel registro delle imprese resta in mano ai notai. La commissione Affari costituzionali della camera ha soppresso l'articolo 8-ter che estendeva anche ai commercialisti la possibilità di depositare i contratti, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate.
Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
Nessun commento:
Posta un commento