La Corte di Cassazione ha stabilito che la sola incongruenza con gli studi di settore non può essere considerata dall'Agenzia delle Entrate come fattore per avviare l'accertamento nei confronti dei contribuenti. Gli studi di settore sono quindi presunzioni semplici.
Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 26635 del 18/12/2009, hanno infatti stabilito che gli scostamenti misurati dagli studi di settore hanno una natura meramente presuntiva e rappresentano solo un indice rivelatore di una possibile anomalia del comportamento del contribuente. Gravità, precisione e concordanza derivano dal contraddittorio preventivo obbligatorio.
“La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita`, precisione e concordanza non e` ex lege determinata in relazione ai soli standard in se` considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita` dell’accertamento, con il contribuente (…), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realta` economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruita`) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attivita` accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di acc ertamento, la piu` ampia facolta` di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice puo` liberamente valutare tanto l’applicabilita` degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.”.
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