La sentenza n. 4502 del 25 febbraio 2009, la Corte di cassazione ha fornito una interpretazione innovativa secondo la quale l'articolo 22 del Dpr 600/1973 costituisce norma derogatoria dell'ordinario regime civilistico delle prove documentali in merito all'equiparazione fra originale e copia della quale non sia contestata la conformità.
L'obbligo di conservazione degli originali delle fatture non può dunque essere ovviato mediante esibizione di copie fotostatiche ovvero teletrasmesse via fac-simile (trasmissione telefax) in assenza di idonea giustificazione da parte del contribuente per l'indisponibilità dell'originale.
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