Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
28 nov 2008
Gli acconti di imposta: provvedimento tardivo
27 nov 2008
Perdite su crediti: deducibilità in caso di fallimento o procedure concorsuali'
Riteniamo questa norma di comportamento particolarmente interessante anche in vista della congiuntura economica
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Acconti fiscali: nessuna la riduzione degli acconti Irpef
Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che a causa dei tempi molto stretti per i versamenti, le norme allo studio prevedono che le imprese che abbiano già provveduto al pagamento o che non faranno in tempo a ricalcolare l'acconto potranno recuperare le somme versate in eccedenza in compensazione con l'Iva del 16 dicembre.
Inutile ribadire l’inutilità di un provvedimento più volte annunciato e ormai tardivo.
La serietà della crisi meriterebbe approcci più pragmatici.
Acconti imposte: le associazioni di categoria si lamentano
Studi e imprese sono in difficoltà non sapendo come comportarsi con gli importi da versare.
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Riduzione acconto Ires e Irap
Allo studio per imprese riduzione acconto Ires e IrapPer chi ha già pagato compensazione con F24Nel decreto anti-crisi, che sarà in discussione al Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo, è allo studio a favore delle imprese l’ipotesi di una riduzione dell’acconto Ires e Irap.
Quindi, tenendo conto che i tempi sono molto stretti, perché l’ultimo giorno per effettuare i versamenti è lunedì 1° dicembre, la norma allo studio prevede che le imprese che abbiano già pagato o non facciano in tempo a ricalcolare l’acconto, possano recuperare le somme versate in più in compensazione con l’F24.
Questo significa che il recupero sarà possibile già con i versamenti dell’Iva in scadenza il prossimo 16 dicembre.Roma, 26 novembre 2008
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Deducibilità crediti nei fallimento.
La norma di comportamento n.172 del 19 novembre dell'Adc sostiene che i crediti vantati nei confronti di soggetti interessati da procedure concorsuali non devono essere necessariamente portati a perdita nel periodo d'imposta di apertura della procedura ma può essere valutata l'opportunità di operare la deduzione lungo la durata della procedura stessa tenendo conto dei principi di redazione del bilancio. Questa tesi contrasta con le più recenti posizioni dell'amministrazione finanziaria.
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26 nov 2008
Studi di settore: non bastano per l'accertamento induttivo
Secondo la commissione lo scostamento tra redditi dichiarati e redditi accertati deve essere riferito a ogni singola realtà e quindi non è possibile per l'amministrazione finanziaria procedere automaticamente alla ripresa dei redditi mancanti.
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Studi di settore: modifiche entro marzo
Il sottosegretario all'Economia Daniele Molgora ha chiarito che gli studi di settore saranno modificati entro marzo 2009 per tenere conto degli effetti della crisi su imprese e professionisti.
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25 nov 2008
Contribuenti minimi: Unico 2009 e dichiarazione irap
Trova invece posto nell'unico 2009 un nuovo quadro dedicato ai contribuenti che hanno aderito al nuovo regime semplificato dei minimi.
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Unico 2009 e regime dei minimi
Le bozze di Unico 2009 appena pubblicate danno grande spazio al regime semplificato dei contribuenti minimi.
Il regime introdotto il 1° gennaio 2008 costituisce una delle novità principali con la quale contribuenti e professionisti dovranno confrontarsi e garantisce interessanti risparmi fiscali e una notevole semplificazione amministrativa.
Scarica la guida fiscale dei contribuenti minimiLink: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
24 nov 2008
Acconti fiscali: secondo acconto con modifiche
Nel pacchetto fiscale del Ministero dell'Economia allo studio per famiglie e imprese im Ministro Tremonti ipotizza una riduzione di circa il 3% per gli acconti di imposta e proroga dei versamenti al 15 dicembre rispetto all'attuale scadenza del 1° dicembre.
Il rinvio per gli acconti di imposta è stato motivato con l'esigenza di aiutare finanziariamente le imprese e le famiglie in questa particolare situazione economica.
I clienti dello Studio riceveranno comunicazioni più dettagliate al fine di ottimizzare la propria pianificazione fiscale.
20 nov 2008
I bilanci di liquidazione dopo l'approvazione dell'OIC n. 5
19 nov 2008
Acconti Imposta: ipotesi di riduzione e rinvio
- L'acconto Irpef scenderebbe quindi dal 99 al 96-97%,
- L'acconto Ires dal 100% al 97 per cento.
Beneficio temporaneo, poiché comunque poi occorrerebbe riallineare il versamento nel saldo di giugno, ma che offrirebbe soprattutto alle imprese un po' di ossigeno per far fronte alla caduta di liquidità imposta dalla contrazione del credito da parte delle banche.
Suggeriamo quindi di attendere a versare l’acconto a ridosso della scadenza per valutare possibili novità normative. I Clienti dello Studio riceveranno maggiori chiarimenti nella prossima lettera informativa e negli incontri dedicati alla pianificazione fiscale.
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18 nov 2008
Trattamento fiscale di omaggi e spese di rappresentanza
La norma presenta un più chiara definizione di spese di rappresentanza ed un limite percentuale alla deducibilità delle spese correlato ai ricavi.
Molte sono le novità che attendono i contribuenti, tra le quali la deducibilità piena per gli omaggi del valore fino a euro 50
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Iva per cassa per le PMI
Si ipotizza peraltro una applicazione solo su opzione per le PMI di dimensioni molto limitate a causa dei veti europei.
Finanziamenti infragruppo e bancarotta
15 nov 2008
Spese Rappresentanza: finalmente il decreto!
Impianto energia eolica: Iva ordinaria per i canoni di concessione
Novità bilancio 2009: nota integrativa più completa e nuovi limiti per il bilancio abbreviato e consolidato
Ai sensi dell'art.6 decreto legislativo 3 novembre 2008 n.173 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 del D.Lgs n.173 del 2008, si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo citato
Riportiamo per comodità il testo dell’art. 2427 c.c. così come modificato dal decreto in esame.
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine
in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e:
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita', nonche' le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate
alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici,
alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore
di mercato, segnalando altresi' le differenze rispetto a quelle operate
negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto,
per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di
societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e
risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della
voce "altre riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate,
con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita' di
utilizzazione e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate,
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo
2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le
voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio
attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni
della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa'
sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i
titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e
i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla societa', con l'indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societa', ripartiti per
scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con
riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefi'ci
inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non
scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere
finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario
effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per
la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse
siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate
secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale,
finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi
derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria
per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della societa'.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e
degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le
definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato",
"fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
730: Dichiarazione dei redditi Modello 2009
Sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate è pubblicata, con largo anticipo rispetto all'anno scorso, la bozza di dichiarazione semplificata dei redditi 2008, corredata dalle istruzioni. Tra le principali novità si segnala la possibilità di:
- restituire il "bonus fiscale", se indebitamente ricevuto,
- di optare per una diversa modalità di tassazione dei compensi per lavoro straordinario
Nel 730/2009 si segnala inoltre:
- l'aumento del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui
- le detrazioni sulle spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia
- l'inclusione del Comune di residenza tra i possibili beneficiari del 5 per mille
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Mini-Unico 2009: in arrivo una dichiarazione ridotta per i redditi semplici
Il nuovo modello semplificato condensa dati e istruzioni in sole 25-30 pagine e rappresenta una tappa del percorso orientato ad alleggerire la modulistica e a stabilizzare le scadenze delle dichiarazioni.
Studi di settore 2008: modifiche per la crisi
In questa fine d'anno risulta quindi quanto mai opportuno verificare la propria congruità con il proprio commercialista di fiducia per ottimizzare la propria pianificazione fiscale
12 nov 2008
Gli acconti di novembre
Confidi: consorzio garanzia fidi
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Cuneo fiscale nelle public utilities
6 nov 2008
OIC 24 - spese incrementative
- separabilità dal bene originario
- autonoma funzionalità
In assenza di tali requisiti i costi sostenuti vanno classificati tra le immobilizzazioni immateriali.
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Equitalia: nuovo sito per le cartelle di pagamento
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Minusvalenze da partecipazione da comunicare all'Agenzia
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4 nov 2008
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Cessione d'azienda: IVA o Imposta di Registro?
Non è necessario l'uso effettivo dei beni ma la sua potenzialità ai fini della determinazione dell'operazione.
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Cessione ramo d'azienda: adempimenti IVA
l'Agenzia ha chiarito gli obblighi procedurali in materia d'Iva conseguenti all'acquisizione di un ramo di azienda.
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3 nov 2008
La perizia di stima nel Concordato preventivo
