la Cassazione con la sentenza n. 19138 ha stabilito che l'associazione professionale "proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quelle della separata attività collettiva". In caso di studio associato spetta quindi a professionista di dimostrare positivamente di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla adesione alla associazione.
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