L’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 310/E del 21 luglio 2008 ha chiarito che la cessione di beni mobili strumentali genera plusvalenze o minusvalenze solo se acquistati dopo il 4 luglio 2006. per gli immobili strumentali, invece, occorre che gli stessi siano acquistati dopo il 1° gennaio 2007.
Se i beni oggetto di estromissione o cessione non sono integralmente deducibili, dette componenti straordinarie del reddito di lavoro autonomo rileveranno nella stessa proporzione esistente fra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
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