La Finanziaria 2008 prevede ancora una volta la possibilità di rivalutare grazie al pagamento di una imposta sostitutiva ed alla perizia di un esperto delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti dalle persone fisiche.
La possibilità di rideterminare mediante una perizia giurata di stima il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati può essere vantaggiosamente utilizzata se sussistono le seguenti condizioni:
La possibilità di rideterminare mediante una perizia giurata di stima il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati può essere vantaggiosamente utilizzata se sussistono le seguenti condizioni:
- Oggetto della rivalutazione possono essere titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati.
- Finalità della rivalutazione è la possibilità di utilizzare, nel caso di cessione a titolo oneroso della partecipazione, il valore così rideterminato in luogo del costo storico d'acquisto, come termine di riferimento per calcolare la plusvalenza da dichiarare tra i redditi diversi ai sensi del TUIR.
- Redazione di una perizia giurata di stima da appositi soggetti, mediante la quale si determina il nuovo valore da assumere sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e nel versamento di un'imposta sostitutiva
- L'importo dell'imposta sostitutiva è pari al 4 per cento del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni qualificate e per i terreni e al 2 per cento per le partecipazioni non qualificate.
- Il versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo aumentate dagli interessi al tasso annuo del 3 per cento
- Soggetti abilitati a redigere la perizia e a prestare giuramento sono i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e iscritti nell'elenco dei revisori contabili
In pratica consente ai proprietari di quote di partecipazione in società di rivalutare - con spese piuttosto contenute – i costi di carico di tali partecipazioni, consentendo così di pagare in futuro meno imposte sulle plusvalenze.
In caso di beni posseduti al primo gennaio 2008, il loro costo, rilevante ai fini fiscali, potrà essere rideterminato entro il 30 giugno 2008.
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