L’argomento è stato ampiamente dibattuto in dottrina e non ha mai trovato una soluzione normativa capace di soddisfare sia la necessità dei professionisti di dedurre integralmente i costi da loro sopportati nello svolgimento dell’incarico, sia gli intenti anti elusivi dell’Agenzia delle Entrate.
Il legislatore tributario ha sempre considerato le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo, anche occasionale, nella nozione di "compenso"rilevante ai fini delle imposte sui redditi (soggetti alla relativa ritenuta). Applicando in tal modo in maniera estensiva la logica costi/ricavi anche ai rimborsi spese con un aggravio della gestione finanziaria del lavoratore autonomo che vede i propri compensi soggetti alla ritenuta del 20%.
Unica eccezione al criterio più generale restano soltanto i rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente, fatti dall'esercente l'arte o professione per conto del cliente.
La circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 1973 fornisce alcuni esempi di pagamenti considerati in tal senso:
· Tasse;
· diritti di cancelleria;
· visure;
Al fine di rispondere alle numerose richieste di modifica ed adeguamento della normativa il legislatore è intervenuto con una modifica del comma 5 dell’ art. 54 del TUIR (redditi di lavoro autonomo), secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi "sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura". In sostanza si tratta delle spese anticipate dal cliente ossia di quelle spese inerenti all'espletamento dell'incarico che il committente sostiene direttamente per conto del professionista.
Il professionista quindi in questi casi si trova liberato anche del semplice esborso finanziario che in alcuni casi potrebbe essere anche di natura considerevole rispetto al valore complessivo dell’incarico (si pensi ad esempio a prestazioni che necessitano per essere svolte di viaggi e soggiorni all’estero).
Si ricorda inoltre che in questi casi rendere soggetti a ritenuta questi rimborsi potrebbe risultare particolarmente penalizzante per il professionista che si troverebbe ad anticipare imposte per ritenute su compensi in realtà sterilizzati da costi di pari importo.
La guida IRDCEC ricorda che la norma, secondo la circolare n. 28 del 2006 dell'Agenzia delle Entrate, impone di adottare la seguente procedura al fine di poter considerare integralmente deducibile il costo di hotel e ristoranti:
• il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, con indicazione degli estremi del
professionista che ha usufruito del servizio;
• il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta,
inviandogli copia della relativa fattura;
• il professionista emette fattura nei confronti del committente, includendo nel compenso le spese di
vitto e alloggio "prepagate" dal committente;
• il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva delle spese sostenute per conto del
professionista.
Come ha potuto constatare chiunque abbia provato ad applicare tale serie di adempimenti, questi hanno
comportato un notevole aggravio e una maggiore onerosità delle procedure amministrative tanto da renderle difficilmente applicabili contrattualmente.
Si resta quindi in attesa di un riordino di tutta la disciplina fin qui esaminata al fine di semplificare adempimenti e procedure valorizzando il conflitto di interesse tra committente e prestatore d’opera in chiave anti elusiva.
Scarica il documento: Circolare N. 37/IR del 9 Gennaio 2014