13 ott 2014

Questo è il nostro ultimo post .. o almeno credo.

Questo è il nostro ultimo post .. o almeno credo.

Sono passati più di sette anni da quando ho aperto questo blog, sette anni di scoperte, di lezioni apprese, di piccoli successi.

Abbiamo avuto molti riconoscimenti, siamo diventati un caso aziendale, la guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ci ha presi ad esempio, trovate una intervista al sottoscritto in Marketing dei commercialisti pubblicato da Egea, 

Se negli anni le collaborazioni editoriali sono state molteplici, negli ultimi mesi ho assunto nuove e maggiori responsabilità che mi hanno portato a riflettere maggiormente ssulla nostra presenza on line.

Cambiare spaventa sempre un pò ma questa volta alla paura di lasciare un porto sicuro e conosciuto si affianca l'entusiasmo di una nuova grande avventura.

Ho avvertito, come è successo a molti in rete, la necessità di:

  • razionalizzare la presenza riunendo sito di Studio Panato ed i nostri tre blog (Perizie di Stima, NewsLetter fiscale e RIflessioni di un commercialista) in un unico contenitore;
  • migliorare la fruibilità: garantendo la facilità di lettura su tutti o quasi i nuovi dispositivi, dal pc ai tablet passando per i telefonini.
  • migliorare la qualità: raccogliendo e aggiornando i post senza aver la frenesia di produrne di nuovi solo per dover esser presente on line.
  • Creare un piano editoriale più orientato ai clienti del nostro Studio.
Tutto questo senza perdere la spontaneità e la certezza che dietro a tutto c'è sempre una persona, con i suoi pregi ed i suoi difetti.

In sostanza il progetto è un sito piu professionale senza diventare un anonimo sito aziendale. Un sito che continuerà a contenere le mie riflessioni personali accompagnandole ad articoli più tecnici.

Il lettore potrà comunque scegliere facilmente cosa seguire. 
Le news in home page seguono la stessa divisione dei miei vecchi tre blog.

In questo modo chi cerca informazioni sulle perizie di stima potrà restare facilmente aggiornato e chi invece vorrà seguire le avventure del #panatino non dovrà per forza sorbirsi le ultime novità fiscali.

Ci proviamo, non sarà facile e conto sulla pazienza del lettore.

Poi chissà mai che questo blog non torni in qualche modo a contenere le riflessioni più intime. 

Per ora non posso che chiedervi di seguirmi sul rinnovato: 


16 apr 2014

Proroga comunicazione beni ai soci

Beni ai soci e finanziamenti all’impresa
Trenta giorni dalla scadenza di Unico per inviare i dati

La comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese può essere inviata fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo termine, stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia di oggi, accoglie le richieste delle associazioni di categoria e allinea di fatto le informazioni da comunicare con i dati indicati in dichiarazione, agevolando così l’adempimento da parte dei contribuenti.

Oggetto della comunicazione sono le informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e i finanziamenti d’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari che hanno un valore pari o superiore ai 3.600 euro. Il nuovo termine consente di utilizzare gli elementi che in sede di dichiarazione hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento) per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti per i soggetti concedenti i beni in godimento. 

22 gen 2014

Guida rimborsi spese professionisti

Il trattamento fiscale dei rimborsi spese dei professionisti e dei lavoratori autonomi è oggetto della Circolare N. 37/IR del 9 Gennaio 2014.
L’argomento è stato ampiamente dibattuto in dottrina e non ha mai trovato una soluzione normativa capace di soddisfare sia la necessità dei professionisti di dedurre integralmente i costi da loro sopportati nello svolgimento dell’incarico, sia gli intenti anti elusivi dell’Agenzia delle Entrate.

Per scaricare la guida vai all' editoriale su MySolution|Post

Il legislatore tributario ha sempre considerato le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo, anche occasionale, nella nozione di "compenso"rilevante ai fini delle imposte sui redditi (soggetti alla relativa ritenuta). Applicando in tal modo in maniera estensiva la logica costi/ricavi anche ai rimborsi spese con un aggravio della gestione finanziaria del lavoratore autonomo che vede i propri compensi soggetti alla ritenuta del 20%.
Unica eccezione al criterio più generale restano soltanto i rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente, fatti dall'esercente l'arte o professione per conto del cliente.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 1973 fornisce alcuni esempi di pagamenti considerati in tal senso:
·        Tasse;
·        diritti di cancelleria;
·        visure;

Al fine di rispondere alle numerose richieste di modifica ed adeguamento della normativa il legislatore è intervenuto con una modifica del comma 5 dell’ art. 54 del TUIR (redditi di lavoro autonomo), secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi "sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura". In sostanza si tratta delle spese anticipate dal cliente ossia di quelle spese inerenti all'espletamento dell'incarico che il committente sostiene direttamente per conto del professionista.

Per scaricare la guida vai all' editoriale su MySolution|Post

Il professionista quindi in questi casi si trova liberato anche del semplice esborso finanziario che in alcuni casi potrebbe essere anche di natura considerevole rispetto al valore complessivo dell’incarico (si pensi ad esempio a prestazioni che necessitano per essere svolte di viaggi e soggiorni all’estero).
Si ricorda inoltre che in questi casi rendere soggetti a ritenuta questi rimborsi potrebbe risultare particolarmente penalizzante per il professionista che si troverebbe ad anticipare imposte per ritenute su compensi in realtà sterilizzati da costi di pari importo.

Per scaricare la guida vai all' editoriale su MySolution|Post

La guida IRDCEC ricorda che la norma, secondo la circolare n. 28 del 2006 dell'Agenzia delle Entrate, impone di adottare la seguente procedura al fine di poter considerare integralmente deducibile il costo di hotel e ristoranti:
     il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, con indicazione degli estremi del
professionista che ha usufruito del servizio;
     il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta,
inviandogli copia della relativa fattura;
     il professionista emette fattura nei confronti del committente, includendo nel compenso le spese di
vitto e alloggio "prepagate" dal committente;
     il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva delle spese sostenute per conto del
professionista.

Come ha potuto constatare chiunque abbia provato ad applicare tale serie di adempimenti, questi hanno
comportato un notevole aggravio e una maggiore onerosità delle procedure amministrative tanto da renderle difficilmente applicabili contrattualmente.

Si resta quindi in attesa di un riordino di tutta la disciplina fin qui esaminata al fine di semplificare adempimenti e procedure valorizzando il conflitto di interesse tra committente e prestatore d’opera in chiave anti elusiva.

Scarica il documento: Circolare N. 37/IR del 9 Gennaio 2014

24 dic 2013

Una pistola di legno, un drago e la magia di un sorriso nei nostri auguri di Natale

I nostri più sinceri auguri di Natale, accompagnati da una piccola riflessione per un 2014 ricco di sfide ma anche curioso e capace di farci ritrovare nuovi punti di vista per ridisegnare la nostra impresa o la nostra professione: Una pistola di legno, un drago e la magia di un sorriso nei nostri auguri di Natale

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1 dic 2013

ACCONTI IRES E IRAP: aliquote e scadenza

INCREMENTI DEGLI ACCONTI IRES E IRAP

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2013 e che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, avente ad oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU, ha incrementato al 128,5 per cento l’acconto dell’IRES e, conseguentemente, dell’IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
 

A seguito dell’approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013.
 

Con il decreto ministeriale è stato disposto l’ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell’acconto dell’IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo.
 

Pertanto, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell’acconto dell’IRES nella misura del 130 per cento e tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5 per cento. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP.


Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP


Si ricorda che nello stesso decreto-legge è stata disposta la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES al 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.


Vai al comunicato stampa: Comunicato Stampa N° 236 del 30 novembre 2013

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20 ott 2013

Speciale legge di Stabilità 2014 - sintesi dei provvedimenti

la Legge di Stabilità prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel solo 2014, così suddivisi:
  • 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l’Irpef) e per 1,5 miliardi alle imprese;
  • 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi;
  • 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale
Vai alle sintesi approfondite dei principali provvedimenti


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26 set 2013

Il bonus arredi

Il bonus arredi (dalla newsletter dell'Agenzia Entrate)

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Sulle sue regole - chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E  del 18 settembre 2013 - si sofferma questo numero "speciale" di Entrate news.
Quando si può ottenere
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

  • di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza 
  • di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. 
Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.



Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
Per quali acquisti
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:

  • mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
  • la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.


E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Il contribuente deve conservare, inoltre:
  • la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.




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5 set 2013

Guida alla Start-up innovativa


Normativa di riferimento: Articolo 25 ( “Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità”) del Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 121), modificato dal Decreto-legge del 28 giugno 2013 n. 76 art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99)

Requisiti

  • e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di quarantotto mesi;
  • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
  • a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
  • non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
  • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; 
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. 

Pubblicità

Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: 

  • a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • c) oggetto sociale;
  • d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
  • e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita'; 
  • f) elenco delle societa' partecipate;
  • g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
  • i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  • l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale. 
Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma 10.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.


Vantaggi

Art. 26
Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo.

L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di srl puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Nelle start-up innovative costituite in forma di srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 

L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Art. 27
Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Art. 27 bis
Il credito d'imposta e' concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

Art. 28 (le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione)
Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del dlgs 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuita'.

Art. 29
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.

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5 lug 2013

Cartelle esattoriali notificate via PEC

Notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). 

I primi a riceverle ai propri indirizzi email, in via sperimentale, saranno le persone giuridiche (società di persone e di capitali), con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania.
Il contribuente potrà verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e avere la certezza del giorno e anche dell’ora esatta della notifica. Gli indirizzi email PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella di Posta Elettronica Certificata per rimanere sempre aggiornati.

Tale modalità di notifica permetterà di ridurre l’uso della carta e della stampa con benefici per l’ambiente e risparmio dei costi.

Cos’è la PEC
La Posta Elettronica Certificata è un mezzo di comunicazione che consente di inviare email con valore legale, quindi opponibile a terzi. L’invio di un messaggio con la PEC è equiparato a una raccomandata postale con avviso di ricevimento grazie a cui si attesta giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione.
Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, il sistema è in grado di garantire l’integrità del contenuto e degli eventuali allegati. 

Ulteriori informazioni sulla PEC possono essere reperite sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale www.digitpa.gov.it.


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4 lug 2013

Equitalia commenta le novità sulla riscossione

Segnaliamo l'importante nota del 1° luglio 2013 in cui Equitalia illustra gli effetti delle novità introdotte relativamente alla riscossione dal D.L. n. 69/2013, (Decreto del fare).

SINTESI
Entra subito in vigore la norma secondo cui la decadenza dalla rateazione si ha solo dopo il mancato pagamento di ben otto rate anche non consecutive
Invece per ottenere la dilazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo in 120 rate bisognerà attendere l'emanazone dell'apposito decreto attuativo.

La Nota di Equitalia approfondisce in particolare le modifiche apportate dal decreto del fare sulle disposizioni riguardanti:
  • la riscossione mediante ruolo (art. 52) 
  • la gestione delle entrate tributarie patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (art. 53)

Documenti ed approfondimenti da scaricare

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